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Bambini anticipatari? In alcune scuole ammessi solo da gennaio

Aggiornamento: 25 apr 2019


Ep. 1

Iscrivo la bimba alla materna da anticipataria: la scuola non la farà entrare a settembre ma solo a gennaio; uno studio di caso per avere chiarimenti non guasta.


Gentile Preside,

La ringrazio della disponibilità al confronto e alla riflessione informale; quanto più guardo la normativa della scuola da vicino tanto più mi sembra a volte contraddittoria. Ho già sottoposto la questione (teorica) a familiari e amici che lavorano a vario titolo per il Ministero di Giustizia ma a quanto pare il nostro è un mondo a sé; ho chiesto pareri a colleghi che lavorano nel MIUR…  (ci leggono in copia le persone che hanno avuto in sorte lo starmi vicino in questo particolare periodo di studio intenso in cui la vita risulta essere un susseguirsi di "risoluzioni di caso”. 

Approfitto del fatto che la scuola sia l'unico ambito (credo) dove utenti e portatori di interesse (nel caso concreto nell'accezione comune di "considerazione di ciò che può contribuire al nostro benessere o esserci utile, vantaggioso" non in quella del diritto soggettivo a cui avrà pensato) hanno il privilegio di  poter interloquire direttamente con la Dirigenza, per porLe il dubbio che mi è sorto in questi giorni rileggendo con più attenzione il regolamento della Sua Scuola, in occasione dell'iscrizione di mia figlia alla scuola materna come anticipataria (al momento prima in graduatoria degli esclusi... abbiamo speranze).  Le anticipo per mail la questione in modo che possa decidere se, quando e come rispondermi (ripeto, informalmente, chiedere è lecito, rispondere è cortesia). 

La riflessione vuole essere generale e non è in alcun modo riferita al caso specifico della bimba (parlando chiaro: non voglio fare un reclamo, una richiesta di cambiamento del regolamento della scuola, un ricorso o quant'altro) vorrei realmente analizzare con Lei la giustificazione che sicuramente avranno fornito Collegio-Consiglio. 

Al momento l'unica attività che mi interessa è lo studio e la riflessione,

"Il pensiero più importante è quello dei docenti" spero che questa  nobile attività di riflessione, generata dall'occasione in cui mi trovo ( preparazione del concorso DS - prova orale) non si debba vedere interrotta dalla realtà e quotidianità della scuola a prescindere dall'esito che avrà il colloquio. 

ARRIVIAMO AL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE: 

STUDIO DI CASO: 

Come le accennavo ho fatto domanda di iscrizione per mia figlia alla Scuola dell'infanzia per l’a.s. 2019/2020 in quanto anticipataria; la normativa di riferimento è ancora il DPR n. 89/2009 

Una riflessione che riservo per un'altra occasione - è come possa coesistere tale normativa con il Dlgs 65/17, attuativo della Buona Scuola, che avrebbe previsto la stabilizzazione nelle scuole pubbliche delle sezioni primavera (24-36 mesi) proprio per combattere il fenomeno degli anticipi?


NORMATIVA CHE PREVEDE L’AMMISSIONE DEGLI ANTICIPATARI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89 Art. 2.

“Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia d eta' interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata e' disposto alle seguenti condizioni:

a) disponibilità dei posti;

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di eta' inferiore a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.”)

Nella nota che si legge sotto alla pubblicazione della graduatoria dell’ammissione alla scuola dell’infanzia in questione per l’a.s. 2019/2020 che trova al link leggiamo la seguente nota: 

**I bambini anticipatari sono ammessi alla frequenza della scuola solo in presenza di posti idonei rimasti disponibili nel mese di gennaio 2020.


HO DELLE PERPLESSITÀ  SULLA LEGITTIMITÀ DELLA NOTA che riguardano vari aspetti:

Gerarchia delle fonti: La scuola scrive che la bimba, qualora entrasse in graduatoria, non potrebbe frequentare da settembre 2019 ma solo da gennaio 2020 . La nota si basa sul regolamento interno della scuola che recita “Le domande per i bambini anticipatari, anche se di stradario, sono accolte con riserva ed i bambini sono ammessi alla frequenza con i criteri sopra elencati AL RIENTRO DELLE VACANZE NATALIZIE solo in presenza di posti disponibili e di disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini più piccoli.”

La normativa parla di  valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.”

Il regolamento parla di NON accoglienza  (che sappiamo che nella realtà significa: spese per i genitori per trovare un posto che accolga i piccoli fino a gennaio- quindi violazione di interessi legittimi dei bambini e delle loro famiglie ). Secondo me nella normativa è implicito il riferimento al periodo iniziale dell’anno, in cui magari si potrebbe prevedere per i più piccoli un tempo d'inserimento graduale e degli spazi gioco dedicati (ma in nessun caso l’inserimento a Gennaio dopo 4 mesi). O no? 

Se il regolamento della scuola contraddicesse norme contenute in fonti di grado superiore quale sarebbe l'iter burocratico da seguire per un DS che volesse porvi rimedio? 

ANTICOSTITUZIONALITÀ. L’esclusione dei bambini anticipatari per il primo trimestre dell'anno scolastico può essere vista come una ingiustificata limitazione del diritto all'istruzione da parte della istituzione scolastica che nei limiti di cui all'articolo 2 del dpr 89/2009 è tenuta ad assicurare il servizio per l'intero anno scolastico?  Credo che la scuola che è in grado di accogliere gli alunni a partire da gennaio lo sia anche da settembre, dato che la capacità degli spazi e la dotazione organica sono le stesse sia a settembre che a gennaio  (Articolo 34 costituzione: la scuola è aperta a tutti); 

- paradosso pedagogico su cui riflettere parallelamente: come può un inserimento tardivo che penalizza la socializzazione e l’adattamento al contesto favorire l’accoglienza? 

Il diritto ad accedere ad una scuola “aperta a tutti” dovrebbe avere la precedenza sulle altre considerazioni. A mio avviso solo questioni ostative di carattere strutturale (n. posti, disponibilità di locali idonei…) potrebbero impedire l’inserimento a scuola se sono state acclarate le premesse pedagogico-didattiche che giustificano l’inserimento precoce. 

- (forse anche) responsabilità dirigenziale: Il dirigente scolastico, è responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie e nella gestione della istituzione scolastica segue i principi di efficacia ed efficienza. Tali principi potrebbero essere messi in discussione da una ingiustificata limitazione del servizio ed un uso delle risorse, seppur limitato ad un solo periodo dell'anno, "sovrabbondante" rispetto agli scopi (mancanza di efficienza). 

- quindi  responsabilità amministrativo contabile: alla responsabilità dirigenziale si affianca quella erariale per un uso improprio delle risorse materiali e di organico con un conseguente danno alla pubblica amministrazione.

I dubbi sono: il genitore che cosa potrebbe fare? Un reclamo avverso alla nota entro 5 giorni? Un’istanza cautelare  per “pregiudizio grave e irreparabile a carico del ricorrente/fumus boni iuris? O forse un ricorso avverso alla delibera del Collegio Docenti/Consiglio di Istituto (anzi, se fosse di quest'ultimo no, perché non è un organo amministrativo... Ma... altra domanda... Il DS avrebbe la facoltà di disattendere la delibera del Consiglio se la reputasse illegittima?)

Nella teoria leggo: la prassi amministrativa non è fonte del diritto, se illegittima va disapplicata e se dannosa obbliga al risarcimento del danno procurato”. Mah.  

Più studio e meno mi sembra chiaro il panorama intorno a me. I dubbi invece di diminuire aumentano... 

Nel caso dovesse andar bene il colloquio... se ne accorgeranno subito all'ufficio assistenza legale scuole... ho visto che il tipo di ruolo richiede una preparazione giuridica che non è possibile improvvisare... 

Grazie per i suggerimenti che vorrà darmi nell’analisi di un caso CONCRETO di scuola… 

Cordiali saluti,


La Prof. che studia



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