top of page

Libertà e Verità

  • olap1943
  • 19 mag 2019
  • Tempo di lettura: 3 min

(Prologo del Dirigente in Quiescenza Prof. Oliviero Appolloni)

Da Dirigente Scolastico mi ritrovavo regolarmente, almeno ad ogni inizio di triennio, sul punto di formulare il Piano dell’Offerta Formativa, a pormi una domanda: “Qual è l’idea di uomo-cittadino che intendiamo perseguire nell’istruire ed educare i nostri alunni ?” Contestualmente, avvertivo una, per me inaccettabile, disinvoltura nel modo come gli Organi Collegiali, più che i singoli insegnanti, sembravano ignorare od eludere tale domanda.

Portatori di un’antropologia “implicita”? In tal caso essa andava esplicitata, a mio parere, e le antropologie messe a confronto. Sta di fatto che, se per “il cittadino” il riferimento obbligato va alla nostra Costituzione, per “l’uomo”, senza il quale tale cittadino non sussisterebbe, e che, comunque, lo precede e l’accompagna, vale quanto possiamo leggere:

“Il problema dell’uomo è diventato oggi la questione teoretica prima, dato che, come ha detto Heidegger, se nessuna epoca ha avuto tante nozioni sull’uomo, ed è riuscita a comunicarle in modo così rapido e facile come la nostra, è vero anche che nessuna epoca ha saputo meno della nostra cosa sia l’uomo” (cfr. Antropologie filosofiche del nostro tempo a confronto, Canonico M. Francesca, Roma, LAS, 2001, presentazione in: pfse-auxilium.org).

Dunque, non può essere estraneo alla riflessione collegiale degli educatori, ma neanche dei dirigenti loro sovraordinati, l’esplicitare, il comparare ed il decidere quale visione della persona umana porre a riferimento del proprio compito. Ora, se la definizione di “persona” lasciataci molto tempo fa da Severino Boezio (“naturae rationalis individua sustantia”, cioè “sostanza individuale” di “natura razionale”) conserva la sua validità, possiamo considerare che ai nostri giorni le due antropologie diffuse e confrontabili risultano:

a) Antropologia liberal-radicale fondazione soggettiva, sulla libertà del singolo;

b) Antropologia onnidimensionale integrale, attenta alla struttura ontologico-metafisica dell’uomo, con distinzione tra libero arbitrio e libertà, nel rapporto tra uomo e società.

Dall’adozione della prima sappiamo che deriva quanto segue: “ i valori sono fondati non sulla verità ma sul soggetto che segue le sue inclinazioni momentanee (in questo modello confluiscono diverse correnti: soggettivismo/decisionismo (Kelsen, Popper), emotivismo (Ayer, Stevenson), esistenzialismo nichilista (Sartre), libertalismo (Marcuse).

Criterio fondativo di questo modello è che la libertà è il massimo valore e si identifica con la moralità; l’autonomia è autodeterminazione. Secondo questo modello etico ogni scelta fatta liberamente e che non danneggia l'altrui libertà è lecita. Sono così giustificati l'aborto, l'eutanasia, il suicidio, ecc.-

Dalla seconda antropologia discende un modello “fondato sulla persona intesa come realtà singola ma anche come l’insieme delle persone. Nasce dalla concezione filosofica dell’uomo come persona, nella quale l’essere dell’universo raggiunge la massima espressione, mentre lo stesso mondo materiale acquista il suo significato. La stessa evoluzione ha nell’uomo il suo vertice.

La persona umana ha, quindi, nel mondo un primato (in senso cristiano l’uomo è al centro dell’attenzione di Dio che si fa uomo per redimerlo), perciò anche la società va considerata in funzione dell’uomo, non viceversa.

Poiché la natura ontologica dell’uomo è unità di corpo e spirito, la morale ed i principi di riferimento del modello personalista non possono non riferirsi al rispetto ed alla promozione di tutto l’uomo, senza trascurare né la corporeità, né la spiritualità. Le dimensioni fondamentali che qualificano l'uomo in quanto persona sono: l'inscindibilità degli aspetti corporei - psichici - spirituali (il corpo non è solo un complesso di organi e funzioni, ma espressione visibile e luogo della realizzazione dell'uomo); la libertà e la responsabilità che nascono dall'intelligenza e dalla volontà; l'eticità che deriva dalla naturale apertura al Valore Assoluto; il diritto alla vita che è premessa indispensabile a tutti i diritti e i valori; la relazionalità che rende ragione della dimensione sociale di ogni problema umano (il problema morale ha sempre una dimensione sociale).”

Come non avvertire l’impossibile neutralità di un nostro progetto educativo difronte al soggetto che si offre alla nostra intenzionalità con lo specifico della sua età anagrafica e con le dinamiche del contesto ambientale?

Oliviero Appolloni

1 comentário


michele
19 de mai. de 2019

parlerei di libertà di scelta educativa delle famiglie che il Ds deve tutelare insieme alla garanzia dell’apprendimento e del successo formativo in chiave inclusiva per ogni alunno e alla libertà d’insegnamento dei docenti che è costituzionalmente garantita ex art. 33. la libertà di scelta delle famiglie la inserirei però nel contesto dell'alleanza educativa e quindi del patto di corresponsabilità per il secondo grado ex DPR 235/ 2007 che ha novellato l'art. 5 bis dello Statuto degli studenti e delle studentesse ( DPR 249/ 1998 ). La Costituzione sancisce inoltre il diritto-dovere di istruire ed educare i figli… ed il collegamento lo farei con il codice civile che all'art. 147 pone in capo ai genitori lo stesso obbligo strettamente collegato …

Curtir

©2019 LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ Come rendere complessi anche i casi più insignificanti della scuola

Contatto: laprofchestudia@gmail.com

SOGGETTO SERIE TELEVISIVA -INNOVATIVO METODO DI PREPARAZIONE all'orale del concorso DS -soddisfatti o rimborsati- "(ds)avventure di una Prof. alle prese con lo studio di caso" (abbonamento alla serie televisiva anche rateizzabile  ad interessi zero ( TAN 0,00% – TAEG 40,00% ) con con carta Docenti; La invitiamo a leggere attentamente il regolamento per le condizioni di applicabilità delll'offerta per poter poi consapevolmente esprimere la Sua volontà in merito al trattamento dei Suoi dati e sui diritti a Lei spettanti per le finalità da Lei richieste come previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”). 

Al presente Contratto si applica la legge di Papua (Nuova Guinea).  Per quanto qui non previsto si rimanda all Codice (etnia indigena papuana.  Le PARTI qui espressamente escludono l’applicabilità di qualsivoglia altra Convenzione. 

bottom of page