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Riflessioni su: Scuola, Libertà e Costituzione

Aggiornamento: 24 mag 2019













È un paradosso. Un ossimoro:


Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge SENZA distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Nel momento in cui la Costituzione enuncia il principio massimo dell'uguaglianza fa una lista di discriminazioni.

Le disparità vanno rimosse.

Per farlo però invece di pareggiare si differenzia.


Ci sono norme per tutte le categorie vittime di pregiudizio... che vengono ad essere discriminazioni legali per combattere la discriminazione sociale (tra l'altro riflettiamo che si parla di dignità sociale; nella Costituzione tedesca, invece, di dignità umana).


La stessa legge che vieta le disparità di trattamento le impone: lo stesso fa la normativa della scuola

che cristallizza la diversità quando crea l'etichetta BES per includere facendo ancora una volta propria la massima di Procuste: – "Se eccelli, ti taglierò le gambe. Se dimostri di essere migliore di me, ti mozzerò la testa…”


Leale e legale procedono sempre a braccetto? Una lettura di questi testi potrebbe darci una risposta.


Sulla libertà nella Scuola


SCUOLA E COSTITUZIONE:


L'art. 33 della Costituzione non stabilisce la libertà dell’insegnante, ma la libertà dell’insegnamento che non può travalicare le leggi né indottrinare gli alunni( art. 1 e 2 T. U. 297/94).


La libertà dell’arte e della scienza


L’articolo 33, 1º comma, della Costituzione sancisce: "L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento".

L’identificazione dei concetti di "arte" e di "scienza" è di enorme difficoltà, poiché qualsiasi oggetto può essere affrontato scientificamente e qualunque può essere il contenuto o il motivo di una espressione artistica.

Se per quanto attiene alle manifestazioni scientifiche si può far riferimento al criterio del modo o del metodo con cui vengono sviluppate, ossia quello considerato tale in un determinato momento storico dall’opinione prevalente, non è possibile ricorrere a tale criterio per le manifestazioni artistiche. Qui si può solo far riferimento al fine estetico intrinseco che, pur non eliminando tutte le difficoltà, è l’unico che presenta sufficienti garanzie di non arbitrarietà ed oggettività. Saremo quindi in presenza di manifestazioni artistiche o scientifiche quando l’oggetto dell’attività abbia un fine estetico in sé o sia trattato con metodo scientifico.


In sede di Assemblea Costituente fu sollevata la questione della inutilità della lettera dell’art. 33, 1º comma, Cost. laddove si proclama la libertà dell’arte e della scienza che, per definizione, incarnano ed esprimono esse stesse la libertà.


Ciò nonostante la formula rimase invariata perché fu considerata valida garanzia della "libertà di manifestazione concettuale e, al tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strumentale dell’insegnamento". Tale affermazione, peraltro condivisa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 16/1980) più volte intervenuta in materia, consente di enucleare due distinti concetti:


1. Libertà nell’insegnamento con riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d. autonomia didattica);


2. libertà dell’insegnamento con riferimento all’ambito organizzativo e strutturale.


1.La libertà nell’insegnamento Con riferimento alla prima accezione è da condividersi l’opinione di chi afferma che l’insegnamento consiste in qualunque manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero che, riguardando l’arte e la scienza, abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Di ciò si trova conferma nel testo dell’art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e grado) che sancisce: "… la libertà d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente… ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni".

L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti; non è neanche necessario che si rivolga ad una categoria differenziata di soggetti o che questi siano in rapporto di subordinazione rispetto al docente.

Restano escluse tutte le manifestazioni eminentemente propagandistiche di tesi o teorie che NON ricevono alcuna garanzia costituzionale.

Nell’area di garanzia della libertà di insegnamento non può essere compresa NEANCHE l’espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie, bensì solo l’esposizione di argomenti attuata con metodo scientifico; proprio su questo punto si basa la più ampia tutela di siffatta libertà rispetto a quella di manifestazione del pensiero.

La dottrina dominante ritiene che l’insegnamento, in qualunque ambito venga esercitato, incontri quali limiti alla sua libera esplicazione il rispetto del buon costume, dell’ordine pubblico, della pubblica incolumità.


Nel buon costume in senso lato vi si possono far rientrare tutti quegli atti o fatti che in un dato momento storico suscitano scandalo o allarme sociale, violando il comune senso del pudore o la coscienza collettiva.

Il rispetto dell’ordine pubblico si traduce nel divieto di introdurre, per il tramite dell’insegnamento, elementi di turbativa sociale e di propaganda sovversiva per le istituzioni dello Stato.

Il limite della pubblica incolumità attiene, infine, a quelle "attività pratiche che si accompagnino, integrandolo o sviluppandolo, all’insegnamento" (attività tecniche o di laboratorio) e che, quando svolte senza le normali cautele, sono potenzialmente pregiudizievoli per l’integrità fisica e la salute degli alunni.


Infine, il legislatore ha provveduto ad identificare quali ulteriori limiti alla libertà d’insegnamento il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni (artt. 1-2 D.Lgs. 297/1994).

Appare chiaro che l’espressione "rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", pur nella sua vaghezza, va interpretata secondo una chiave di lettura che tenga conto della lettera dell’art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…").

La libertà di insegnamento diventa, in altri termini, strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente: diritto all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione educativa, diritto alla diversità.

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